Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese turistiche iscritte in Camera di Commercio con i codici Ateco previsti dal disciplinare. Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti: - siano micro o piccole o medie imprese come definite dall'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014; - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Firenze; - siano iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Firenze; - siano in regola con il pagamento del diritto annuale; - risultino in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC); - non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135; - non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R. D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14. E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni, senza alcuna possibilità di regolarizzazione nel caso di: - sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Codice; - applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; - condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima; - per le imprese obbligate, inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della L. 30.12.2023, n. 213.