Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, riferite a un'esperienza professionale che deve: - essere direttamente collegata all'attività professionale esercitata e finalizzate a valorizzare le conoscenze e le competenze del professionista - avere una durata non superiore a ventiquattro mesi - essere realizzata attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private Il rapporto di lavoro ovvero il rapporto di collaborazione deve: - risultare da un contratto scritto, se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, ovvero da un'i ntesa scritta se trattasi di rapporto di collaborazione, indicando la retribuzione o il compenso, nonché i diritti e gli obblighi delle parti - essere conforme alle leggi nazionali in materia di lavoro e protezione sociale del luogo di svolgimento dell'esperienza professionale all'estero Sono escluse le esperienze professionali: - svolte in Italia, anche se il rapporto di lavoro o collaborazione è in atto con studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private aventi sedi all'estero - che prevedono una retribuzione ovvero un compenso mensile lordo, in valuta anche diversa dall'e uro, superiore a euro 2.500,00 mensili lordi. Sono spese ammissibili a contributo: - spese per il colloquio preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione, che comprendono un percorso di andata e ritorno in aereo, treno o pullman per la località più vicina alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro o collaborazione, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il colloquio del lavoro - spese di permanenza all'estero per l'esecuzione del rapporto di lavoro o collaborazione, che comprendono che comprendono un percorso di andata e ritorno in aereo, treno o pullman per la località più vicina alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro o collaborazione, nonché l'i ndennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il rapporto di lavoro subordinato ovvero il rapporto di collaborazione, conteggiata dalla data di avvio alla data di fine dello stesso - spese per frequenza di corsi di lingua, svolti esclusivamente all'estero, nel limite massimo di euro 1.000,00 - premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi L'indennità di mobilità è determinata in maniera forfettaria, calcolata con riferimento al paese estero in cui si svolge il colloquio preliminare e/o il rapporto di lavoro o della collaborazione (Allegato A del D. P. Reg 032/Pres./ 2020) e alla durata del rapporto medesimo, espresso in giorni.