Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute nel triennio. ll piano di spesa può comprendere spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (fatture completamente pagate) e/o spese da sostenere successivamente la data di presentazione della domanda e entro il termine di realizzazione degli interventi (preventivi o fatture non completamente pagate). Voci di spesa ammissibile a contributo: - attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware; con l'esclusione dei beni di facili consumo - arredi - spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale - software - realizzazione o revisione di un sito internet - spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento - sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale - iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata - abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati - testi - materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali - adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a Ordini e Collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale - adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13 del D. P. Reg. 221/Pres./2015 e smi. - locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi - premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro - spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel limite massimo di 1.000,00 euro Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile